Chapter II: To the Editors of the Record
GENTLEMEN,
The following remarks on a subject of great importance to the priests of the mission may not be uninteresting to the readers of the _Record_. My attention was directed to the matter on reading the erudite work of Dr. Feye, of Louvain, on Matrimony.
The opinions of St. Liguori are looked upon as possessing high authority, and, as every one knows, very justly so. Hence it is that he is copied even in the casual mistakes he made; and all the casuistical works recently published have inserted in their pages those mistakes. Take, for example, the works on moral theology most in circulation at present, such as the works of Gousset, Gury, Scavini, and it will be found that in the very latest editions of these works those errors are left untouched.
At page 591, n. 876, of Gury, 13a ed., it is remarked regarding the _gradus inaequalis consanguinitatis, vel affinitatis_, that for the validity of the dispensation it is not required to mention in the petition the _gradus remotior_ “nisi sint conjuncti secundo gradu attingente primum”. In the “Casus Conscientiae” he makes the very same observation. If the reader refer to Scavini he will find the same opinion adopted. It will appear from the remarks of Card. Gousset, t. 2, n. 1136, that he adheres to the opinion of St. Liguori.
At page 118, l. 6, t. 6, n. 1136, St. Liguori treats of the question, and cites the Breve of Benedict XIV., “Etsi Matr.”, of 27th September, 1755, upon which he remarks, “_Matrimonium esse quidem illicitum sed non invalidum modo propinquitas non sit 1__mi__ aut 2__di__ gradus consanguinitatis_”.
Now it is certain that Benedict XIV. held no such opinion, for in sec. 6 he expressly states, after St. Pius V., that the omission of the first grade _alone_, in the petition for dispensation, _invalidates_ the dispensation. Again, Benedict XIV. in that Breve is speaking _de duplici_ gradu consanguinitatis, not _de secundo gradu_, and states that a dispensation would be null, in the petition for which only one vinculum was expressed, whereas there existed two—duplex vinculum.
I believe St. Liguori was led into the mistake either by confounding the word _duplex_ with _secundum_, or by the remarks made by Benedict _de tertio_ gradu propinquiore, etc., of which there was question.
Gury’s opinion also is wrong; for it is certain, from the decree of St. Pius V., as cited and confirmed by Benedict XIV., that the suppression of the mention of the first grade in the petition for dispensation in _gradu inaequali consang. off._, will equally annul the dispensation, whether the first grade concur with the second, third, or fourth.
In order then that St. Liguori’s opinion be correct, it is necessary to erase the words “aut secundi” from the sentence.
Expecting you will give insertion to the foregoing observations, which are made through a desire to serve the _Record_, and give a hint to fellow-labourers in the vineyard,
I remain, Gentlemen, respectfully yours,
W. Rice, C.C., Coachford.
DOCUMENTS.
I. Letter Of The Cardinal Prefect Of Propaganda To Dr. Troy, 1782.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Come Fratello.
Essendosi prese in matura considerazione le risoluzioni emanate
dall’Assemblea de’ Vescovi Suffraganei di cod. Provincia Armacana
radunata in Drogheda il di 8. e 9. Agosto dell’anno scorso; questa
S. Cong. di Propaganda dopo un lungo esame hà finalmente
coll’oracolo di Nostro Sig. PP. Pio VI. pronunziato il suo
guidizio sù le medesime e ne communica specialmente a V S. come
amministratore di cod. Metropolitana le sue determinazoni, perchè
le faccia ben tosto partecipi ai Prelati sudetti. Si è in primo
luogo pertanto riconosciuto, che a quest’assemblea non può darsi
il nome di Sinodo Provinciale, essendo essa mancante di tutte
quelle solennità, e forme che ai sinodi convengono, e specialmente
dell’intervento del Capitolo della Chiesa Metropolitana, che dee
sempre ai sinodi invitarsi, quando un immemorabile consuetudine
non abbia a questo privilegio del Capitolo derogato. Mà quantunque
non si possa dare a quest’adunanza de’ Vescovi il carattere, e il
vigore di sinodo provinciale, contuttociò la pubblicazione delle
risoluzioni prese nella med. non potea farci senza il consenso, e
approvazione della Sede Apostolica, poichè per i Decreti eziandio
de’ sinodi provinciali legittimamente convocati, e canonicamente
tenuti, si chiede sempre, e si preserva l’approvazione della S.
Sede prima di esiggerne l’esservanza. L’esempio solo di S. Carlo
Borromeo in tutti i sei Sinodi Provinciali di Milano può dar norma
ai Vescovi come debbano regolarsi sù questo punto.
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E incominciando dalla terza risoluzione emanata dai Vescovi
sudetti questa è sembrata assai ambigua, ed oscura. La dispensa
de’ proclami per celebrare un matrimonio secreto può concedersi
cosi dall’Ordinario dell’uomo, che della donna, e si concede di
fatti da quello, nella di cui Diocesi si contrae il matrimonio,
siasi Ordinario dell’uno, o dell’altro de contraenti. Se dunque si
è preteso di limitare questa facoltà al solo Ordinario dell’uomo,
privandone l’Ordinario della donna, questa risoluzione non dee
osservarsi, poichè è contraria ad ogni ragione canonica, e
all’osservanza. Se poi si è voluto soitanto intendere, che dopo
essersi ottenuto questa dispensa dall’Ordinario dell’uomo, non
faccia d’uopo di riportarla ancora da quello della donna allora la
risoluzione potrà eseguirsi, e non merita riprensione.
La quarta però non ammette interpretazione, e debbe essere per
ogni conto proscritta. Si è risoluto, che ogni dispensa dai gradi
proibiti di parentela sia concessa dall’Ordinario di ciascuna
parte contraente. Dovevano pur i Vescovi riflettere, che essendo
la parentela un vincolo, che lega due persone, e impedisce, che
trà loro si possa contrarre il matrimonio; subito che una di esse
èsciolta da questo vincolo, ne viene in conseguenza, che ne sia
prosciolta anche l’altra, non potendo restarne avvinta una, e
libera l’altra. Se dunque per autorità legittima, o della Sede
Apostolica, o di uno degli Ordinarj è tolto il vincolo di
parentela trà un uomo, e una Donna, non vi è più bisogno di altra
dispensa, ne fà, mestieri ricorrere all’altro Ordinario per
ottenerla. . . . . . . Prego il Signore che La conservi e
feliciti.
Roma 30 Marzo 1782.
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Irish Ecclesiastical Record, Volume 1, May 1865Chapter II: To the Editors of the Record
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